Certificazione medica
 

 

Su richiesta della Società Nazionale di Salvamento, il Dott. Avv. Marcello Tucceri Cimini, Giudice di Pace di Pisa, esprime un parere su quale tipo di certificato medico sia da adottare per il rilascio del brevetto di “Bagnino di Salvataggio” e i suoi successivi rinnovi.

Di seguito si riporta il parere nella sua forma integrale:

 


“La prima osservazione da fare è che il tipo di certificato medico occorrente per il conseguimento del brevetto di bagnino, non è oggetto di legiferazione in Italia. Da sempre è utilizzato il certificato rilasciato dal medico curante.

Il medico cosiddetto di famiglia è universalmente riconosciuto come l’unico a conoscenza del reale quadro clinico del proprio paziente, il quale può nascondere una qualsiasi patologia, più o meno grave, ad un clinico occasionale, come un medico sportivo o delle ASL, ma non certo al proprio medico curante perché è a lui che si deve indirizzare per la prescrizione continua dei farmaci, delle terapie e degli esami. Ma per il brevetto di bagnino non esiste nessuna normativa e neppure può essere richiamata la disposizione adottata per le federazioni sportive in materia di attività agonistica in quanto di questo non si tratta il lavoro del bagnino è un’attività. lavorativa e non agonistica e neppure sportiva.

Può quindi una federazione sportiva porre dei limiti ed imporre esami e prove sulla propria efficienza fisica con conseguente rilascio di un certificato di idoneità, redatto da un medico sportivo, comprovante la tale ad i propri associati, ma questo non può essere imposto ad un lavoratore.

Ma pur non ravvisando alcuna motivazione per la richiesta di un. certificato di sana e robusta costituzione. ancor meno si evidenzia la richiesta dello stesso rilasciato da medici di struttura pubblica quando perfino nel caso dove la legge lo impone, non esiste l’obbligatorietà della sua certificazione da parte dì un medico della ASL, medico militare, medico del lavoro, ecc.

Perfino i regolamenti comunali per quello che riguarda il certificato di sana e robusta costituzione citato: Tale certificato può essere rilasciato anche dal medico di base dietro pagamento, come è evidenziato sui portali dei comuni.

Così è sempre stato, senza che i giudici italiani (tutti compresi) siano mai intervenuti per specificare o cambiare il tipo dì certificato.

Quindi non solo non vi è nessuna legge in Italia, che è indica un determinato tipo di certificato, ma non siamo a conoscenza di posizioni giurisprudenziali o dottrinali in tal senso.

Si potrebbe però rilevare che per la patente di guida, che è ricompresa sotto lo stesso Ministero dl brevetto di bagnino (Ministero dei Trasporti), è prevista una vista medica specialistica presso struttura ASL, e non un semplice attestato del medico curante. L’essere sotto il medesimo ministero non ha rilevanza per la legge italiana (per un’analogia a livello di trattamento normativo): difatti per la patente di guida è richiesta una Visita medica diversa poiché esiste un Decreto Legislativo (numero 285 del 30/04/1992 con le successive modifiche), un Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada - DPR 495 del 16/12/1992, nella Legge 472/99, nella Legge 214/2003.

Ed appunto l’art. 119 del Codice della Strada comma 2, sancisce che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici del candidato o conducente “venga effettuato dall’Ufficio dell’Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico - legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del Distretto Sanitario”.

Vi sono quindi vari testi normativi di riferimento, ed una espressa previsione nel codice della strada tutte questo non si rinviene nel caso del brevetto di bagnino.

Concludiamo precisando che “l’analogia legis” è un procedimento logico di carattere interpretativo, utilizzato nei diritto in relazione all’attività di giurisdizione. Questo ha luogo allorquando, a fronte di una lacuna dell’ordinamento giuridico, il giudice si veda nella necessità di dover offrire un obbiettivo criterio di valutazione giuridica, in ordine a categorie di soggetti o di rapporti, il cui status o la cui regolamentazione non appaia espressamente contemplata dalla lettera della norma.

L’analogia consiste, quindi, nel ricavare una regola di giudizio per quel caso concreto che non appaia espressamente disciplinato dalla legge, tramite l’applicazione della norma prevista per un caso che appaia simile per ratio (analogia legis), ovvero tramite l’applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Premessa necessaria al ricorso all’analogia legis è il riscontro di una medesima giustificazione economico-giuridica (o ratio) a fondamento nei due casi: quello contemplato e quello non contemplato dalla legge.

Ne1l’ordinamento giuridico italiano il ricorso all’analogia è disciplinato dall’art. 12, 2° co., delle disposizioni sulla legge in generale (o preleggi), poste in capo al Codice Civile Art. 12 rubricato “Interpretazione della Legge << Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato>>.

Sono inoltre previste delle eccezioni ai sensi dell’art. 14 delle preleggi. Il procedimento analogico è esplicitamente escluso nel caso, tra gli altri, di leggi eccezionali che, in quanto tali, presentano appunto una particolare ratio.

Ponendosi come eccezione o deroga rispetto alla disciplina generale degli altri casi, la legislazione speciale non può quindi essere estesa per analogia a soggetti, casi, luoghi e tempi non esplicitamente contemplati dalla lettera della norma.

Indi per cui, l’analogia legis è un attività riservata strettamente al giudice, applicabile solo in caso di lacuna e pertanto in via eccezionale, con la ricorrenza tassativa di alcuni elementi.

Il potere di risolvere la controversia, e di applicare per analogia una norma ad un caso, spetta ai giudice in virtù del pubblico ufficio che ricopre e non è rimessa in alcun modo all’arbitrio di un comune cittadino. Questo a meno che non si voglia sovvertire la tripartizione dei poteri vigente in Italia (legislativo, esecutivo e appunto giurisdizionale), caposaldo di uno stato diritto. L’utilizzo dell’analogia, sì ribadisce con forza, spetta solo al giudice a meno che non si voglia sconvolgere per intero il capo VI della costituzione italiana: art. 101 in poi.

Lo stesso 101, unicamente per amor di precisione, riporta espressamente al terzo comma <<La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia>>: non pensiamo che il tipo di certificato per un bagnino, a meno di una bestemmia legislativa, possa essere scelto da un cittadino sulla base di un istituto legislativo eccezionale di cui probabilmente non si è a conoscenza. Ritengo quindi che il certificato di idoneità alla professione di bagnino rilasciato dal medico di base sia titolo sufficiente ed esaustivo per svolgere il lavoro di “bagnino di salvataggio”.

Pisa, 22/01/09

                                                                                              Il Giudice di Pace
                                                                                              Avv. M. Tucceri Cimini

 

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