|
“La prima osservazione da fare è che il tipo di certificato
medico occorrente per il conseguimento del brevetto di bagnino,
non è oggetto di legiferazione in Italia. Da sempre è utilizzato
il certificato rilasciato dal medico curante.
Il medico
cosiddetto di famiglia è universalmente riconosciuto come
l’unico a conoscenza del reale quadro clinico del proprio
paziente, il quale può nascondere una qualsiasi patologia, più o
meno grave, ad un clinico occasionale, come un medico sportivo o
delle ASL, ma non certo al proprio medico curante perché è a lui
che si deve indirizzare per la prescrizione continua dei
farmaci, delle terapie e degli esami. Ma per il brevetto di
bagnino non esiste nessuna normativa e neppure può essere
richiamata la disposizione adottata per le federazioni sportive
in materia di attività agonistica in quanto di questo non si
tratta il lavoro del bagnino è un’attività. lavorativa e non
agonistica e neppure sportiva.
Può quindi
una federazione sportiva porre dei limiti ed imporre esami e
prove sulla propria efficienza fisica con conseguente rilascio
di un certificato di idoneità, redatto da un medico sportivo,
comprovante la tale ad i propri associati, ma questo non può
essere imposto ad un lavoratore.
Ma pur non
ravvisando alcuna motivazione per la richiesta di un.
certificato di sana e robusta costituzione. ancor meno si
evidenzia la richiesta dello stesso rilasciato da medici di
struttura pubblica quando perfino nel caso dove la legge lo
impone, non esiste l’obbligatorietà della sua certificazione da
parte dì un medico della ASL, medico militare, medico del
lavoro, ecc.
Perfino i
regolamenti comunali per quello che riguarda il certificato di
sana e robusta costituzione citato: Tale certificato può
essere rilasciato anche dal medico di base dietro pagamento,
come è evidenziato sui portali dei comuni.
Così è
sempre stato, senza che i giudici italiani (tutti compresi)
siano mai intervenuti per specificare o cambiare il tipo dì
certificato.
Quindi non
solo non vi è nessuna legge in Italia, che è indica un
determinato tipo di certificato, ma non siamo a conoscenza di
posizioni giurisprudenziali o dottrinali in tal senso.
Si
potrebbe però rilevare che per la patente di guida, che è
ricompresa sotto lo stesso Ministero dl brevetto di bagnino
(Ministero dei Trasporti), è prevista una vista medica
specialistica presso struttura ASL, e non un semplice attestato
del medico curante. L’essere sotto il medesimo ministero non ha
rilevanza per la legge italiana (per un’analogia
a
livello di trattamento normativo): difatti
per la patente di guida è richiesta una Visita medica diversa
poiché esiste un Decreto Legislativo (numero 285 del
30/04/1992 con le successive modifiche), un Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada
-
DPR 495 del 16/12/1992, nella Legge
472/99, nella Legge 214/2003.
Ed appunto
l’art. 119 del Codice della Strada comma 2, sancisce che
l’accertamento dei requisiti fisici e psichici del candidato o
conducente “venga effettuato dall’Ufficio dell’Unità Sanitaria
Locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni
in materia medico -
legale. L’accertamento suindicato
può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei
servizi di base del Distretto Sanitario”.
Vi sono
quindi vari testi normativi di riferimento, ed una espressa
previsione nel codice della strada tutte questo non si rinviene
nel caso del brevetto di bagnino.
Concludiamo precisando che “l’analogia legis” è un procedimento
logico di carattere interpretativo, utilizzato nei diritto in
relazione all’attività di giurisdizione. Questo ha luogo
allorquando, a fronte di una lacuna dell’ordinamento giuridico,
il giudice si veda nella necessità di dover offrire un
obbiettivo criterio di valutazione giuridica, in ordine a
categorie di soggetti o di rapporti, il cui status o la cui
regolamentazione non appaia espressamente contemplata dalla
lettera della norma.
L’analogia
consiste, quindi, nel ricavare una regola di giudizio per quel
caso concreto che non appaia espressamente disciplinato dalla
legge, tramite l’applicazione della norma prevista per un caso
che appaia simile per ratio (analogia legis), ovvero tramite
l’applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Premessa
necessaria al ricorso all’analogia legis è il riscontro di una
medesima giustificazione economico-giuridica (o ratio) a
fondamento nei due casi: quello contemplato e quello non
contemplato dalla legge.
Ne1l’ordinamento giuridico italiano il ricorso all’analogia è
disciplinato dall’art. 12, 2° co., delle disposizioni sulla
legge in generale (o preleggi), poste in capo al Codice Civile
Art. 12 rubricato “Interpretazione della Legge << Nell’applicare
la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una
controversia non può essere decisa con una precisa disposizione,
si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o
materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide
secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello
Stato>>.
Sono
inoltre previste delle eccezioni ai sensi dell’art. 14 delle
preleggi. Il procedimento analogico è esplicitamente escluso nel
caso, tra gli altri, di leggi eccezionali che, in quanto tali,
presentano appunto una particolare ratio.
Ponendosi
come eccezione o deroga rispetto alla disciplina generale degli
altri casi, la legislazione speciale non può quindi essere
estesa per analogia a soggetti, casi, luoghi e tempi non
esplicitamente contemplati dalla lettera della norma.
Indi per
cui, l’analogia legis è un attività riservata strettamente al
giudice, applicabile solo in caso di lacuna e pertanto in via
eccezionale, con la ricorrenza tassativa di alcuni elementi.
Il potere
di risolvere la controversia, e di applicare per analogia una
norma ad un caso, spetta ai giudice in
virtù
del pubblico ufficio che ricopre e non è
rimessa in alcun modo all’arbitrio di un comune cittadino.
Questo a meno che non si voglia sovvertire la tripartizione dei
poteri vigente in Italia (legislativo, esecutivo e appunto
giurisdizionale), caposaldo di uno stato diritto. L’utilizzo
dell’analogia, sì ribadisce con forza, spetta solo al giudice a
meno che non si voglia sconvolgere per intero il capo VI della
costituzione italiana: art. 101 in poi.
Lo stesso
101, unicamente per amor di precisione, riporta espressamente al
terzo comma <<La legge regola i casi e le forme della
partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della
giustizia>>: non pensiamo che il tipo di certificato per un
bagnino, a meno di una bestemmia legislativa, possa essere
scelto da un cittadino sulla base di un istituto legislativo
eccezionale di cui probabilmente non si è a conoscenza. Ritengo
quindi che il certificato di idoneità alla professione di
bagnino rilasciato dal medico di base sia titolo sufficiente ed
esaustivo per svolgere il lavoro di “bagnino di salvataggio”.
Pisa, 22/01/09
Il Giudice di Pace
Avv. M. Tucceri Cimini
|