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REGOLAMENTO
INTERNO
INDICE
INTRODUZIONE
AL REGOLAMENTO
PARTE
PRIMA
-
Organizzazione amministrativa delle Sezioni
PARTE
SECONDA
-
Organizzazione e gestione dei Corsi per il conseguimento dei Brevetti di
Bagnino di salvataggio
PARTE
TERZA
-
Organizzazione tecnico - operativa delle Sezioni
PARTE
QUARTA
-
Emblemi, distintivi, divise, riconoscimenti, onorificenze e benemerenze
INTRODUZIONE
AL REGOLAMENTO
Art.
1
Ai
sensi dell'Art. 2 dello Statuto, la Società Nazionale di Salvamento ha
i seguenti scopi e finalità:
1.
organizzare l'opera di salvataggio costiero, d'alto mare, sui laghi, sui
corsi d'acqua e nelle piscine;
2.
cooperare al soccorso dei naufraghi e sovvenire le famiglie indigenti
della classe marinara ed affini;
3.
cooperare all'estinzione di incendi sul mare, sui laghi, fiumi e corsi
d'acqua;
4.
prevenire ed impedire le asfissie per sommersione;
5.
divulgare, comunque, la arti e le industrie marinare e analoghe e
specialmente favorire lo sviluppo fisico e morale della gioventù;
6.
curare ed assecondare utili iniziative che abbiano attinenza con lo
scopo sociale, quali la formazione fisica degli associati, attraverso
l'esercizio di attività sportive;
7.
istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del
Brevetto di Bagnino di Salvataggio;
8.
conferire riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opera
di salvataggio;
9.
sensibilizzare i giovani sull'importanza sociale degli scopi e delle
finalità dell'Associazione e favorire iniziative di ogni genere e
specie, utili e teleologiche allo sviluppo di una coscienza del
volontariato nella collettività ed a favore di essa; di promuovere
direttamente e/o indirettamente, la cultura della prevenzione dei
pericoli e/o dell'insorgenza dello stato di pericolo per le persone in
acqua, nonché del salvataggio e dei primi soccorsi;
10.
indire corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole statali e non,
di ogni ordine e grado, con lo scopo e la finalità di divulgare ed
insegnare le tecniche e le arti marinaresche, con particolare
riferimento alla prevenzione degli incidenti;
11.
organizzare e svolgere corsi di formazione, qualificazione,
riqualificazione e specializzazione per creare e migliorare la capacità
culturali e professionali di quanti esercitano o intendono esercitare
attività nautiche e turistiche, a qualsiasi scopo esse siano rivolte;
12.
svolgere ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione
pubblica sulle problematiche ambientali, con particolare riguardo al
rispetto dell'ambiente marino e delle acque interne.
Art.
2
Per
raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente, l'associazione
deve:
a)
tenere corsi di istruzione e preparazione propedeutici agli esami per il
conseguimento del Brevetto di Marinaio di salvataggio e di Bagnino
Marino agli aspiranti candidati suoi soci, che siano in possesso dei
requisiti tutti previsti dalla Statuto Fondamentale e dalle relative
disposizioni di attuazione;
b)
indire corsi aggiornamento per i docenti selle scuole statali e non, di
ogni ordine e grado, con lo scopo e la finalità di divulgare ed
insegnare le modalità con cui prestare il primo soccorso agli
asfittici, insegnando specificamente ed in particolare le pratiche di
respirazione artificiale e di massaggio cardiaco esterno;
c)
istituire Sezioni di Asilo di Soccorso sulle spiagge, sui laghi, sui
corsi d'acqua, ove esistano stabilimenti balneari o società di
navigazione o canottaggio e dovunque ve ne sia la necessità, fornendole
di tutto quanto utile e necessario per compiere efficacemente il
salvataggio dei sommersi e degli asfittici;
d)
mantenere bagnini presso gli Asili di Soccorso durante la stagione
balneare;
e)
divulgare, comunque, le istruzioni sui modi di soccorrere gli asfittici;
f)
aprire scuole o sezioni di nuoto e voga; bandire regate, e provvedere a
quanto può meglio conferire all'incremento delle arti marinare.
REGOLAMENTO
Parte
I
Organizzazione
amministrativa delle
Sezioni
Art.
3
La
Società Nazionale di Salvamento opera attraverso gli organi Centrali
con compiti dispositivi, organizzativi e di coordinamento sul territorio
nazionale.
L'attività
si svolge attraverso le Sezioni Territoriali, che potranno costituirsi
su richiesta di almeno 20 associati e la cui circoscrizione territoriale
sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.
Ciascuna
Sezione opererà nel rispetto delle norme dello Statuto Nazionale e del
presente Regolamento, in base alle direttive emanate dalla Sede
Centrale, cui dovrà attenersi con riferimento ad ogni aspetto della
vita sociale.
Ciascuna
Sezione è dotata di Organi sociali, così come previsto dagli artt. 27
e seguenti dello Statuto Nazionale.
Tutte
le Sezioni opereranno autonomamente dal punto di vista
tecnico-operativo, amministrativo e finanziario. Ai fini dell'iscrizione
al Registro Regionale delle organizzazioni del Volontariato, le Sezioni
Territoriali di una stessa Regione potranno collegarsi e presentare
un'unica domanda di iscrizione.
Art.
4
Il
Consiglio Direttivo di Sezione fisserà annualmente l'ammontare della
quota sociale in base alle indicazioni fornite dal CDN e lo comunicherà
agli associati prima del rinnovo delle quote.
Le
Sezioni faranno pervenire alla Sede Centrale l'elenco dei nuovi
associati, completo di dati anagrafici e di residenza, unitamente alla
quota parte del contributo associativo (quota sociale), secondo quanto
previsto dall'art. 7 dello Statuto generale e nella misura deliberata
annualmente dal CDN. La Sede Centrale invierà quindi alle Sezioni le
relative tessere sociali.
Art.
5
Tutti
i libri ed i documenti contabili relativi all'attività istituzionale
svolta dalle Sezioni sono sottoposti a verifica da parte del Direttore
di Zona competente.
Art.
6
Ai
fini della programmazione generale e dell'organizzazione dell'attività
a livello nazionale, tutti i Direttori di Zona dovranno trasmettere
entro il 15 aprile di ogni anno all'Ispettore Generale delle Sezioni:
a)
i rendiconti annuali, approvati dall'Assemblea di Sezione;
b)
l'elenco delle attrezzature in dotazione, accompagnato da una relazione
sullo stato d'uso, redatta dal Direttore di Sezione;
c)
copia dei Verbali delle Assemblee di Sezione, ordinarie e straordinarie.
Art.
7
L'eventuale
disavanzo risultante dal Rendiconto annuale della Sezione potrà essere
autorizzato dal CDN soltanto se derivante da costi sostenuti per attività
operative, in caso di calamità naturali o dall'organizzazione di
importanti manifestazioni legate all'attività istituzionale. La copertura di tale disavanzo dovrà avvenire nell'anno
successivo, utilizzando la previste entrate istituzionali della Sezione
stessa.
Parte
II
Organizzazione
e gestione dei
Corsi per il conseguimento dei Brevetti di
Bagnino di salvataggio
Art.
8
Il
CDN ha facoltà di conferire delega alle Sezioni regolarmente
costituite, per l'effettuazione di Corsi per il conseguimento del
Brevetto di Bagnino di Salvataggio. Qualora non sia possibile
organizzare Corsi nell'ambito delle forze operative di una Sezione, il
CDN potrà conferire la delega all'effettuazione dei corsi anche a
persona fisica che ne sia socio, che possieda la qualifica di istruttore
nelle Arti Marinaresche al Salvataggio. Il titolare della delega dovrà
appoggiarsi alla Sezione territoriale di competenza; in questo caso il
ristorno delle quote di partecipazione avverrà (in deroga a quanto
stabilito al successivo art. 12) nella misura specificatamente
deliberata dal CDN.
Art.
9
Le
Sezioni titolari di delega, debbono tempestivamente comunicare alla Sede
Centrale la data di inizio, la prevista durata del Corso e la data degli
esami.
Art.
10
Gli
aspiranti bagnini provvederanno a versare la quota di iscrizione sul
conto corrente postale intestato alla Società Nazionale di Salvamento,
sede di Genova, Via Luccoli, 24/4. Il Corso potrà avere inizio solo ad
avvenuto versamento di tutte le quote di iscrizione e delle quote
associative annuali.
Art.
11
La
quota di partecipazione individuale è fissata con delibera del
Consiglio Direttivo Nazionale per l'intero territorio nazionale e potrà
essere adeguata nel tempo. Le Sezioni che desiderino fissare una quota
diversa, devono inoltrare preventiva richiesta motivata al CDN
che delibererà in merito.
Art.
12
Il
CDN delibererà a favore delle Sezioni delegate organizzatrici di Corsi,
il ristorno del 70% delle quote di iscrizione versate dai soci iscritti
al Corso da loro organizzato.
Art.
13
I
Corsi dovranno prevedere l'uso del Manuale del Bagnino di Salvataggio,
fornito dalla Sede Centrale.
Art.
14
Le
prove d'esame per il conseguimento dei Brevetti, verranno effettuate a
fine Corso, secondo il Regolamento stabilito nei Programmi Ministeriali
e nelle relative Circolari.
Art.
15
Le
Sezioni e/o Soci Delegati che abbiano effettuato Corsi
nell'inosservanza, anche parziale, delle disposizioni di cui sopra (vd.
artt. 8,9,10,11,12,13, 14) saranno sanzionati con la sospensione della
delega e conseguente revoca della relativa autorizzazione del CDN, a
giudizio insindacabile dello stesso.
Art.
16
I
corsi sono sottoposti ad ispezione da parte del Direttore di Zona e/o da
un delegato della Presidenza.
Art.
17
Ciascuna
Sezione dovrà conservare l'intera documentazione relativa agli esami
per il conseguimento dei Brevetti e farne pervenire una copia alla Sede
Centrale ed una alla Capitaneria di Porto.
Art.
18
Dovrà
essere spedito alla Sede Centrale l'elenco dei Bagnini che hanno
ottenuto il Brevetto, e verrà conservato presso le Sezioni e fornito
agli Stabilimenti Balneari o a chi ne faccia richiesta per ragioni
professionali e sociali.
Art.
19
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento in ordine
al rilascio del Brevetto di Bagnino di Salvataggio, provvederà il CDN
con l'emanazione di specifiche delibere.
Parte
III
Organizzazione
tecnico - operativa delle
Sezioni
Art.
20
Le
Sezioni debbono attivarsi per l'installazione di Asili di Soccorso nella
Zona Territoriale di competenza, ove esistano spiagge libere e comunque
località costiere o rive interne non sorvegliate. Le postazioni
impiantate debbono conformarsi alle indicazioni tecniche
della Sede Centrale e portare i segni distintivi della Società
Nazionale di Salvamento.
Le
Sezioni debbono altresì dotarsi dei necessari mezzi di intervento e di
soccorso, che risultino adeguati alle diverse esigenze territoriali.
Art.
21
Nella
stagione dei bagni le postazioni dovranno innalzare la bandiera della
Società Nazionale di Salvamento, portante l'ancora azzurra in campo
bianco, con la scritta "S.N. Salvamento". Quando le condizioni
delle acque costituiscano pericolo per la balneazione, sarà innalzata
la bandiera rossa coll'ancora bianca,.
Art.
22
Ciascun
Direttore di Zona farà pervenire alla Sede Centrale le relazioni su
ogni operazione di assistenza e /o soccorso effettuato, e sui risultati
ottenuti; a tale scopo sarà fornito dalla Sede Centrale un modello
specifico, la cui compilazione è a cura del Direttore di Sezione.
Art.
23
Il
servizio di pubblica assistenza in mare, da istituirsi a cura di
ciascuna Sezione, consiste nel pronto intervento ad ogni richiesta di
soccorso ed assistenza.
Consiste,
inoltre, nell'intervenire alle manifestazioni sportive dietro invito, o
di propria iniziativa, secondo quanto sarà disposto dalla Direzione
centrale. Detto servizio si estende pure alla sorveglianza sulle spiagge
libere e comunque quando sia richiesto da Enti, Associazioni sportive
marinare, anche in concorso con altre istituzioni similari.
Art.
24
Quando
avvengono chiamate di soccorso da prestarsi entro terra per inondazioni
o altre gravi calamità nella circoscrizione della Sezione, il Direttore
provvederà subito del suo meglio. La spedizione conseguentemente
organizzata si metterà a disposizione dell'Autorità locale e procederà
all'opera di Soccorso.
Art.
25
Le chiamate d'urgenza sono quelle dovute a casi gravi ed
imprevisti di naufragio, incendio in porto o costiero, inondazioni ed
altre pubbliche calamità.
Art.
26
Ogni responsabile terrà conto della presenza, della prestazione
e del contegno, nonché degli atti di valore del personale dipendente,
segnalando subito, o periodicamente, i meritevoli alla Direzione.
Farà pure rapporto dettagliato, indicando il materiale sociale
usato e quello offerto da terzi.
Parte
IV
Emblemi,
distintivi, divise, riconoscimenti,
onorificenze e benemerenze
Art.
27
I
colori della Società sono bianco e azzurro. La sua bandiera porta
un'ancora bianca in campo azzurro e quella delle Sezioni un'ancora
azzurra in campo bianco.
Art.
28
La
bandiera Sociale verrà innalzata quando si raduna l'Assemblea Generale
dei Soci, in tutte le feste nazionali e nelle altre ricorrenze e
cerimonie di pubblica festa o lutto.
La
bandiera sarà innalzata alla Sede sociale a mezz'asta per una giornata
quando la presidenza riceva la notizia della morte di un Socio della
Società o di una persona insignita di onorificenze e/o riconoscimenti.
La bandiera sarà innalzata a mezz'asta per due giorni, sempre che la
Presidenza ne riceva partecipazione, in occasione della morte di un
Consigliere Nazionale o di un Socio Benemerito. Sarà innalzata a
mezz'asta per tre giorni, in occasione della morte del Presidente o di
Socio onorario o di una persona insignita di Medaglia d'oro sociale. La
stessa norma sarà osservata dalle Sezioni per i rispettivi soci, soci
benemeriti e membri del proprio Direttivo sociale.
Il
Consiglio ha poi la facoltà di deliberare in via d'urgenza quelle
maggiori onoranze che volta per volta riconoscesse convenienti, come
accompagnamento della salma, intervento ai funerali, corone, ecc.
Art.
29
L'emblema
delle Sezioni consiste in un gagliardetto con lo stemma sociale
accoppiato a quello del Comune ove ha sede la Sezione.
Le
Sezioni saranno dotate di bandiera sociale con l'emblema del Comune sul
quale ha Sede la Sezione, di bandiera per asili di soccorso, di bandiera
per segnali di soccorso e di guidoni per imbarcazioni.
Le
Sezioni saranno dotate di guidoni bianchi, con la dicitura
S.N.Salvamento, da issarsi sulla prua o sull'albero di ciascuna
imbarcazione in servizio.
Le
Sezioni saranno dotate di almeno un guidone rosso, delle dimensioni dei
precedenti, con la stessa dicitura in bianco, da issarsi sulla prua o
sull'albero della imbarcazione su cui è il Direttore di Sezione, in
caso siano in servizio più imbarcazioni contemporaneamente.
Sull'imbarcazione
che porti un membro della Presidenza della Società verrà issato un
guidone uguale ai precedenti ma con fregio bianco in campo azzurro.
Art.
30
A
tutti coloro che, in qualche modo, concorrono allo sviluppo ed
all'incremento della Società nei suoi vari scopi, il Consiglio
Direttivo ha facoltà di conferire onorificenze e riconoscimenti.
Art.
31
Il
nome degli insigniti di onorificenze e riconoscimenti di cui agli artt.
29 e 35, sarà iscritto in un elenco affisso nella sede sociale.
Art.
32
Le
onorificenze sociali consistono in:
1)
nomina a qualsiasi dei gradi contemplati nel Regolamento con la
qualifica di onorario.
2)
nomina a socio onorario o benemerito.
3)
conferimento di Medaglia d'oro di benemerenza.
4)
conferimento del diploma di benemerenza.
5)
lettera di encomio o ringraziamento.
Il
grado onorario dà, a colui al quale è conferito, gli stessi onori del
grado effettivo senza dargliene peraltro attribuzioni.
Art.
33
Le
proposte nel conferimento delle onorificenze possono essere fatte da
qualsiasi Socio, vanno ampiamente documentate e trasmesse per via
gerarchica.
Art.
34
Le
delibere nel conferimento delle onorificenze non sono valide se non
riportano i due terzi dei voti dei presenti.
Le
votazioni debbono farsi a suffragi segreti.
Art.
35
Ai
soci onorari e benemeriti è inviato un diploma constatante la loro
nomina.
Art.
36
Tutti
i diplomi sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.
Art.
37
I
Soci cui venisse conferita la nomina a socio onorario o Benemerito o un
diploma di benemerenza, conservano la qualità e gli oneri del socio
effettivo.
Art.
38
I
riconoscimenti assegnati dalla Società a coloro che si segnalarono per
salvataggi, servizi di pubblica assistenza e prestazioni inerenti agli
scopi sociali di cui nel presente Regolamento, sono, a seconda dei casi,
i seguenti:
a)
lettera di lode.
b)
menzione onorevole.
c)
medaglia di bronzo.
d)
medaglia d'argento
e)
medaglia d'oro.
Art.
39
Tutti
i Soci possono portare un distintivo conforme al modello depositato in
Sede Sociale e fornito alla Società contro rimborso del costo. L'uso
del distintivo è obbligatorio in caso di partecipazione all'attività
sociale.
Art.
40
Per
i membri del Consiglio e per tutti i dirigenti della Società sono
stabiliti appositi distintivi.
Ai
Soci effettivi può essere concesso l'uso di un apposito bracciale
azzurro portante la dicitura in oro "Soc. Naz. Salvamento".
L'uso
non autorizzato di distintivi o gradi darà luogo alle sanzioni penali
del caso e all'immediata espulsione da Socio.
Art.
41
Gli
impiegati sono assunti, su proposta del Presidente, dal Consiglio
Direttivo, nel numero che reputa necessario.
Il
Presidente o chi ne fa le veci determina le loro attribuzioni ed il
Consiglio Direttivo fissa il loro stipendio.
Art.
42
Gli
impiegati che trasgrediscono ai doveri loro imposti vengono, a seconda
della gravità della mancanza:
1)
ammoniti dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2)
ammoniti dal Consiglio seduta stante
3)
licenziati.
Art.
43
Per
i Soci impegnati in emergenza è previsto l'utilizzo di divise sociali
le cui fogge saranno decise dal CDN.
Art.
44
I Soci Volontari dovranno, individualmente o collettivamente,
prestarsi a tutto ciò che può servire a raggiungere lo scopo della
Società; ogni volta che l'opera sia voluta dalle circostanze o
richiesta dal Presidente della Società o dai Direttori di Zona o di
Sezione, con disciplina e subordinazione.
Art.
45
Cessano
di far parte dell'Associazione, dietro deliberazione del CDN, i Soci
che, richiesti, si saranno rifiutati di prestare l'opera loro senza
addurre legittime giustificazioni, o che trovandosi presenti ad una
sventura o disastro, saranno rimasti inoperosi.
Ai
Soci bagnini in attività di servizio nei cui riguardi l'Autorità
Marittima abbia rilevato comportamenti contrari all'etica professionale,
sarà revocato il Brevetto.
Art.
46
I
Soci delle Sezioni sono tenuti a rispondere alle chiamate ordinarie e di
urgenza del CDN. In conseguenza della natura apolitica della Società, i
Soci devono astenersi dal far propaganda di fede politica o settaria, se
in attività di servizio o comunque nei locali della Società.
Art.
47
Ogni
infrazione ai regolamenti o alla disciplina, verrà riferita al
Direttore di Sezione, il quale proporrà al Direttore di Zona la
punizione che crederà opportuna. Il Direttore di Zona la proporrà
all'Ispettore Generale.
Le
sanzioni sono:
- rimprovero;
- sospensione;
- espulsione.
Le sanzioni vengono applicate e rese esecutive, su proposta
dell'Ispettore Generale, con delibera del CDN. Contro tale delibera il
Socio può appellarsi all'Assemblea Generale.
Art.
48
Per tutte le attività di volontariato poste in essere dagli
associati si fa esplicito richiamo alle Leggi inerenti le O.N.L.U.S. e
le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile.
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