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STATUTO
FONDAMENTALE
della S.N.S.
Approvato
dall’Assemblea Generale dei Soci del 12
Agosto 1875
Modificato
dall’Assemblea stessa il 31 gennaio 1886
Modificato
dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci il 28 Aprile 1929
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Art. 1 – La
Soc. Lig. di Salvamento fondata nel 1871, ferma la sua anzianità. La
sua personalità giuridica e conservando la sua natura ed i suoi scopi,
muta la propria denominazione in Società Nazionale di Salvamento.
Essa estende l’opera sua nella zona litoranea del Regno e delle
Colonie, sui laghi, sui fiumi e canali navigabili ove esistono
stabilimenti balneari, società di navigazione, di canottaggio o attività
sportive nautiche.
Art. 2 - La
Società ha per iscopo:
1° - di organizzare l’opera di salvataggio costiero, d’alto
mare e sulle rive interne, cooperare al soccorso dei naufraghi e
sovvenire le famiglie indigenti della classe marinara ed affini;
2° - Cooperare all’estinzione degli incendi in mare, sui
laghi, sui fiumi e sui canali navigabili;
3° - Prevenire e impedire le asfissie per
sommersione;
4° - Divulgare le arti e le industrie marinaresche e analoghe e
specialmente favorire lo sviluppo fisico e morale marinaro della gioventù;
5° - Creare e assecondare utili iniziative di sua natura e
scopo.
Art. 3 - Il
patrimonio della Società si compone di un numero indeterminato di
azioni da £ 15 annue e di tutti gli altri valori mobiliari e
immobiliari appartenenti alla medesima.
Art. 4 - Sono
Soci tutti coloro che sottoscrivono ad una o più Azioni di cui
all’art. precedente.
L’Associazione è obbligatoria per un anno, e s’intende
sempre rinnovata per l’anno successivo, se non sia disdetta per
lettera indirizzata al presidente almeno tre mesi prima della scadenza.
Art. 5 - Il
Consiglio di Amministrazione ha facoltà di conferire il titolo di Socio
Onorario e Benemerito e dare Diplomi di benemerenza e adeguate
distinzioni a quei cittadini e stranieri i quali si saranno segnalati in
tutto ciò che forma oggetto della Società per opere lodate e per
efficace propaganda.
Ha pure facoltà di conferire di Socio Soccorritore o Milite
Volontario a coloro che richiesti o spontanei potranno prestare
l’opera loro all’attuazione dello scopo della Società.
Art. 6 - Soltanto
i Soci di cui all’art. 4 hanno voto deliberativo nelle Adunanze
generali e possono occupare gli uffici della Società.
Essi godono inoltre speciali vantaggi loro attribuiti dai
Regolamenti.
Art. 7 - La
Società è governata dall’Adunanza generale dei Soci, legalmente
convocata.
E’ amministrata da un Presidente, da un Vice Presidente e da un
Consiglio composto da 7 membri: nonché da un Ispettore Generale delle
Sezioni, scelto anche fra i membri del Consiglio e nominato dallo stesso
previo benestare del Ministero delle Comunicazioni e infine da un
Direttore Generale Sanitario designato dal Consiglio fra i medici
locali.
Art. 8 - L’adunanza
generale dei Soci è convocata ordinariamente una volta all’anno, non
oltre il mese di Marzo, nella città stabilita nella seduta precedente.
E’ pure convocata straordinariamente ogni qualvolta il Presidente o il
Consiglio lo credono necessario, o cento Soci ne facciano domanda per
iscritto indicandone i motivi e lo scopo.
Art. 9 - Nella
sua tornata ordinaria l’Adunanza Generale dei Soci elegge gli uffiziali della Società scaduti per anzianità e per turno ed approva
il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il bilancio presuntivo
dell’Anno in corso.
Art. 10 - L’Adunanza
generale dei Soci è legalmente convocata mediante avviso pubblicato,
almeno 20 giorni prima di quello fissato per la seduta, sulla Gazzetta
Ufficiale della provincia con l’indicazione dell’ordine del giorno e
mediante avviso spedito raccomandato entro lo stesso termine a tutte le
Sezioni regolarmente costituite e in regola verso la Madre per la
propria Delegazione.
Art. 11 - L’adunanza
Generale dei Soci delibera validamente, quando è legalmente convocata,
qualunque sia il numero dei Soci presenti, salvo il disposto
dell’articolo 19, ma non può occuparsi che delle pratiche specificate
nell’Ordine del Giorno.
Non sono ammessi voti per mandato.
Art. 12 - Il
Presidente, il Vice Presidente e i sette Consiglieri sono eletti a
maggioranza semplice di voti, mediante schede segrete.
Il Consiglio, insieme col Presidente e col Vice Presidente,
elegge in proprio seno un Cassiere, un Segretario ed un Economo.
Art. 13 - Tutti
gli uffici della Società indicati nell’articolo precedente sono
gratuiti.
Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica tre anni. Ogni
anno verrà rinnovato per un terzo. I primi due anni per sorteggio e poi
per anzianità di nomina.
I Consiglieri scaduti possono essere rieletti.
Art. 14 - Il
Presidente, ed in sua assenza chi legalmente ne fa le veci, rappresenta
moralmente, e giuridicamente la Società; sta in giudizio in suo nome;
conchiude le convenzioni; firma le corrispondenze e i mandati; convoca e
dirige le Adunanze Generali secondo le norme consuete alla Assemblee
deliberanti.
Tuttavia per gli atti che eccedono la semplice amministrazione
non può agire in giudizio, né stipulare, senza esservi previamente
autorizzato dall’Adunanza generale dei Soci, e dal Consiglio di
Amministrazione, nel caso indicato dal capoverso dell’articolo
seguente.
Art. 15 - Il
Consiglio coadiuva la Presidenza nel disimpegno delle sue attribuzioni.
Nei casi di urgenza ha facoltà di deliberare sotto la personale
responsabilità dei suoi membri anche in quelle materie che sarebbero di
competenza dell’adunanza Generale purché ne riferisca all’Adunanza
medesima.
Art. 16 - Il
Consiglio delibera validamente quando i suoi Membri sono regolarmente
convocati per mezzo di avviso a domicilio.
I funzionari che senza prevenirne la Presidenza mancassero per
tre volte consecutive alle sedute del Consiglio saranno considerati
dimissionari, ed il Consiglio provvederà alla loro surrogazione.
Qualora per effetto di tali decadenze il Consiglio fosse
rinnovato per metà e venisse a mancare la rappresentanza della Società,
sarà convocata entro un mese l’adunanza generale dei Soci per
procedere alle elezioni di cui all’art. 9.
Art. 17 - Il
Consiglio potrà costituire sedi succursali o Sezioni in altri Comuni.
Le relazioni fra queste sedi succursali o Sezioni e la Sede
Centrale sono determinate dal Regolamento.
Art. 18 – L’anno
sociale corrisponde all’anno civile.
Ogni azione s’intende sempre sottoscritta al primo Gennaio
dell’anno in corso.
Art. 19 – Lo
scioglimento della Società non può essere deliberato se non in
Adunanza generale appositamente convocata e con la presenza di un terzo
almeno del numero totale dei soci.
Qualora questo numero non fosse raggiunto l’adunanza generale
verrà nuovamente convocata ad intervallo non minore di un mese ed
allora lo scioglimento della Società potrà essere validamente
deliberato qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Tutto l’avere della Società passerà, cessata essa, ad una o
più Opere Pie che l’ultima adunanza generale avrà designato.
Art. 20 - Il
Consiglio d’Amministrazione farà i Regolamenti necessari per
l’attuazione del presente Statuto.
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