La Società Ligure di Salvamento, fondata nel 1871 e già
ridenominata Società Nazionale di Salvamento ed eretta in Ente Morale
con R.D. 19 aprile 1876, mantiene la sua anzianità, la sua personalità
giuridica e conserva la sua natura ed i suoi scopi.
La
Società ha natura di Associazione senza scopo di lucro secondo il
disposto del D.Lgs. 460/97 ed assume la qualifica di O.N.L.U.S. e di
O.N.V. in base alla normativa vigente e mantiene la propria sede sociale
in Genova – Via Luccoli 24/4.
L’azione e le iniziative della Società si estendono a tutto il
territorio italiano nelle acque marittime, su tutta la zona costiera,
sui laghi, sui fiumi e canali navigabili ed in ogni luogo in cui
esistano stabilimenti balneari, società di navigazione, di canottaggio
o attività sportive nautiche.
Il Regolamento, redatto a parte, stabilisce l’organizzazione
operativa, centrale e territoriale; le condizioni di permanenza nel
servizio degli associati; i mezzi, le dotazioni e le procedure; il
coordinamento con le strutture pubbliche e private preposte a
determinati settori ed, in genere, tutto quanto riguarda gli spetti
tecnico-operativi per il conseguimento dei fini sociali, secondo la
legge, il presente Statuto, le richieste dell’Autorità e dei soggetti
abbisognevoli dei servizi della Società Nazionale di Salvamento (O.N.L.U.S.)
Art. 2
Scopi e
finalità
I fini e gli scopi dell’Associazione sono quelli
sottoindicati:
1)
organizzare l’opera di salvataggio costiero, d’alto mare, sui
laghi, sui corsi d’acqua e nelle piscine;
2)
cooperare al soccorso dei naufraghi e sovvenire le famiglie
indigenti della classe marinara ed affini;
3) cooperare all’estinzione di incendi sul mare, sui laghi, fiumi
e corsi d’acqua;
4) prevenire ed impedire le asfissie per sommersione;
5) divulgare, comunque, la arti e le industrie marinare e analoghe e
specialmente favorire lo sviluppo fisico e morale della gioventù;
6) curare ed assecondare utili iniziative che abbiano attinenza con
lo scopo sociale, quali la formazione fisica degli associati, attraverso
l’esercizio di attività sportive;
7) istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento
del Brevetto di Bagnino di Salvataggio;
8) conferire riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in
opera di salvataggio;
9) sensibilizzare i giovani sull’importanza sociale degli scopi e
delle finalità dell’Associazione e favorire iniziative di ogni genere
e specie, utili e teleologiche allo sviluppo di una coscienza del
volontariato nella collettività ed a favore di essa; di promuovere
direttamente e/o indirettamente, la cultura della prevenzione dei
pericoli e/o dell’insorgenza dello stato di pericolo per le persone in
acqua, nonché del salvataggio e dei primi soccorsi;
10) indire corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole statali
e non, di ogni ordine e grado, con lo scopo e la finalità di divulgare
ed insegnare le tecniche e le arti marinaresche, con particolare
riferimento alla prevenzione degli incidenti;
11) organizzare e svolgere corsi di formazione, qualificazione,
riqualificazione e specializzazione per creare e migliorare la capacità
culturali e professionali di quanti esercitano o intendono esercitare
attività nautiche e turistiche, a qualsiasi scopo esse siano rivolte;
12) svolgere ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle problematiche ambientali, con particolare
riguardo al rispetto dell’ambiente marino e delle acque interne.
Art.
3
Natura
dell’attività
L’Associazione promuove e svolge attività di volontariato
comprese quelle di cui alla L. 11/08/91 n. 266, alla quale integralmente
si richiama e conforma in ogni sua previsione.
L’attività di volontariato deve essere prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione della Società
Nazionale di Salvamento di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Pertanto l’attività del volontario non può, né potrà essere
retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti
preventivamente stabiliti dall’Associazione.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con la Società Nazionale di Salvamento.
Art.
4
Risorse
economiche
L’Associazione trae le sue risorse economiche ed i suoi mezzi
finanziari per il funzionamento, lo svolgimento della propria attività
ed il conseguimento degli scopi sociali da:
a) quote sociali e/o corrispettivi specifici degli associati;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) introiti derivanti da convenzioni;
g) eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
h) iniziative di beneficenza.
Art.
5
Operazioni
sociali
Per
conseguire le finalità statutarie, l’Associazione può compiere
qualsiasi operazione, mobiliare, immobiliare, finanziaria ed
assicurativa; assumere e licenziare personale; acquistare e fornire beni
e servizi, opere e prestazioni; finanziare iniziative ed in genere
effettuare ogni tipo di operazione connessa con gli scopi istituzionali.
In ogni caso l’Associazione osserverà il divieto di:
- distribuire,
anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi riserve e
capitale;
- cedere
beni, prestare servizi od altre utilità che non siano previsti dal
presente Statuto in favore dei propri Associati.
Qualsiasi utile eventualmente derivante dall’attività sociale
deve essere reinvestito in attività istituzionali.
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato
dall’Organo competente, il patrimonio sociale verrà devoluto ad altra
Associazione avente fini di pubblica utilità, scelta da Autorità
competente nel settore della Protezione Civile.
L’Associazione potrà stipulare convenzioni e/o collaborare con
Enti, Organismi, Associazioni pubbliche o private, che perseguano
analoghi fini istituzionali e agiscano in settori legati all’ambiente
operativo della Società Nazionale di Salvamento (O.N.L.U.S.).
Art.
6
Criteri di
ammissione ed esclusione
degli associati
Possono essere ammessi a far parte Società Nazionale di
Salvamento le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
- essere
cittadino dell’Unione Europea o, se cittadino extracomunitario, essere
titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità Competenti
con l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa nel territorio
italiano;
- aver
mantenuto buona condotta morale e civile;
E’
incompatibile con la qualità di associato l’appartenenza ad altra
Associazione avente gli stessi scopi della Società Nazionale di
Salvamento, ad esclusione della Guardia Costiera Ausiliaria.
La
qualità di associato si perde:
- per
mancato versamento della quota sociale (morosità);
- per
indegnità, qualora l’associato abbia tenuto comportamenti e messo in
opera fatti lesivi dell’immagine dell’Associazione o abbia procurato
alla stessa intenzionalmente danni morali o materiali, o abbia comunque
tenuto comportamenti contrari alle disposizioni delle Statuto ed ai fini
sociali.
L’espulsione
è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza, con efficacia
immediata.
Contro
tale delibera l’associato espulso può appellarsi all’Assemblea.
Altri
provvedimenti disciplinari a carattere transitorio saranno decisi dal
Consiglio Direttivo.
La
riammissione può essere disposta ove vengano a cessare le cause che
ebbero a cagionare la perdita della qualità di socio, su delibera del
Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’espulsione.
Art.
7
Contributi
associativi
Ciascun associato verserà, all’atto dell’iscrizione, la
quota sociale (contributo associativo) il cui ammontare sarà
determinato dal Consiglio Direttivo nazionale. Parte delle quote
sociali, versate dagli associati alle Sezioni di appartenenza e nella
misura stabilita con delibera del Consiglio Direttivo nazionale, sarà
versata dalle Sezioni alla Sede Centrale. Le quote sociali sono
intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 8
Struttura
dell’Associazione
La Società Nazionale di Salvamento opera attraverso
gli organi Centrali con compiti dispositivi, organizzativi e di
coordinamento sul territorio nazionale.
L’attività
si svolge attraverso le Sezioni Territoriali, che potranno costituirsi
su richiesta di almeno 20 associati e la cui circoscrizione territoriale
sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.
Ciascuna
Sezione opererà nel rispetto delle norme del presente Statuto in base
alle direttive emanate dalla Sede Centrale, cui dovrà attenersi con
riferimento ad ogni aspetto della vita sociale.
Ciascuna
Sezione è dotata di Organi sociali, così come previsto dagli artt. 27
e seguenti di questo Statuto.
Tutte
le Sezioni opereranno autonomamente dal punto di vista
tecnico-operativo, amministrativo e finanziario, nel rispetto del comma
1 del presente articolo, e potranno collegarsi a Sezioni già esistenti
con riferimento all’organizzazione amministrativo-contabile.
TITOLO SECONDO
Organi sociali
Sono
organi sociali centrali:
a) le Assemblee nazionali (ordinarie e straordinarie);
b) il Consiglio Direttivo nazionale;
c) il Presidente nazionale;
d) il Vicepresidente nazionale;
e) l’Ispettore Generale delle Sezioni;
f) il Direttore Generale Sanitario;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte
le cariche sociali sono elettive e gratuite; esse hanno durata
quadriennale. Ciascun componente è rieleggibile.
Art. 10
Le
Assemblee nazionali
Le
Assemblee nazionali possono essere ordinarie e straordinarie.
Partecipano
alle Assemblee Ordinari e Straordinarie, con diritto di voto:
- il
Presidente in carica;
- il
Vicepresidente in carica;
- i
membri eletti del Consiglio Direttivo Nazionale in carica;
- i
delegati delle Sezioni.
I
membri di nomina del Consiglio Direttivo partecipano alle Assemblee con
voto consultivo.
Eventuali
deleghe debbono avvenire in forma scritta, a favore di associati in
regola con le quote sociali. Non è ammessa più di una delega a favore
della stessa persona.
L’Assemblea
ordinaria elegge, alla scadenza del mandato quadriennale, con votazioni
separate:
- Presidente;
- Vice
Presidente;
- membri
del Consiglio Direttivo;
- membri
del Collegio dei Revisori dei Conti.
Non
si potrà addivenire ad una votazione successiva finché non si sia
fatto lo spoglio della precedente e la conseguente proclamazione del
risultato.
Tutti
gli organi possono essere eletti per acclamazione.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente entro il primo
quadrimestre di ogni anno; ove non sia possibile osservare tale termine
l’Assemblea si terrà entro il primo semestre.
Le
Assemblee straordinarie sono convocate, durante l’anno, dal
Presidente, ogni qualvolta lo stesso o il Consiglio Direttivo lo
ritengano necessario.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal
Presidente. Esse sono legalmente convocate mediante avviso pubblicato,
almeno venti giorni prima di quello fissato per la seduta, sulla
Gazzetta Ufficiale della provincia con l’indicazione dell’Ordine del
Giorno e mediante avviso spedito raccomandato entro lo stesso termine a
tutte le Sezioni regolarmente costituite.
La
validità della Assemblee Ordinarie e Straordinarie e la rispettiva
capacità deliberante è fissata con riferimento all’art. 21 del
Codice Civile.
Art. 11
Compiti
delle Assemblee
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno
per l’approvazione del Rendiconto economico-finanziario e del Bilancio
preventivo per l’anno in corso, nonché per la discussione di ogni
punto inserito all’Ordine del Giorno.
L’Assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e su ogni altra
questione urgente ed innovativa all’Ordine del Giorno, compreso
l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Art.
12
Il
Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo si compone di undici membri di cui nove di elezione:
- il
Presidente nazionale;
- il
Vicepresidente nazionale;
- sette
Consiglieri nazionali;
nonché di due membri di nomina:
- l’Ispettore
Generale delle Sezioni;
- il
Direttore Generale Sanitario.
Il Presidente
nazionale presiede il Consiglio Direttivo.
Possono
far parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto i Direttori di
zona, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i Consiglieri
aggregati (membri di nomina).
Il
Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i membri sono rieleggibili.
Il
Consiglio Direttivo viene convocato almeno 2 volte all’anno, e
straordinariamente quando il Presidente lo creda conveniente, oppure
quando non meno di cinque dei suoi membri ne facciano domanda motivata
per iscritto al Presidente.
L’avviso di convocazione, debitamente firmato dal
Presidente, sarà trasmesso al domicilio dei Consiglieri sette giorni
prima di quello stabilito per l’adunanza.
In
casi d’urgenza il Presidente potrà abbreviare il termine, purché i
Consiglieri ricevano in tempo utile l’avviso.
L’avviso di convocazione dovrà contenere
l’Ordine del giorno delle materie da trattare.
Il
Consiglio ha facoltà di decidere e di deliberare anche sopra argomenti
non posti all’ordine del giorno, quando ne risulti evidente
l’urgenza, e ne sia fatto esplicita richiesta dal Presidente o da
almeno due Consiglieri, esclusi, tuttavia, quei casi appositamente
contemplati dal Regolamento.
Per
la validità delle deliberazioni occorre la presenza in prima
convocazione di almeno la metà degli aventi titolo; in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. A parità di voto si
intende approvata la proposta votata dal Presidente. Se richiesto da
almeno un Consigliere, la votazione dovrà farsi a schede segrete.
Delle
sedute del Consiglio si terrà regolare Verbale.
Art. 13
Compiti del
Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo, ogni quadriennio, nella sua prima adunanza
successiva all’Assemblea nazionale ordinaria per l’elezione degli
organi sociali, eleggerà nel suo seno:
1) un Segretario Generale;
2) un Cassiere.
Le
elezioni dovranno farsi a scheda segreta ed a maggioranza assoluta di
voti dei presenti. Potranno anche farsi per acclamazione.
Il
Consiglio, potrà quante volte lo creda opportuno, nominare dei
Consiglieri aggregati i quali hanno facoltà di intervenire alle sedute
con solo voto consultivo.
I
Consiglio Direttivo nazionale ha i più ampi poteri per dirigere
l’attività sociale.
Oltre
a quanto specificamente previsto nel presente Statuto, spetta al
medesimo:
a) elaborare i Programmi dell’attività sociale, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
b) esaminare il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di
previsione ed esercitare il controllo sulla gestione finanziaria
dell’Associazione;
c) disporre l’assegnazione alle Sezioni di eventuali contributi;
d) nominare il Segretario Generale ed il Cassiere;
e) assumere e licenziare personale stabile necessario per il
funzionamento dell’Associazione,
f) risolvere i dubbi interpretativi dello Statuto ed apportarvi
modifiche non essenziali rispetto alle finalità sociali;
g) disporre studi e
ricerche necessarie, nominando gruppi di lavoro, Comitati e simili,
anche con ricorso ad elementi esterni dell’Associazione,
h) nominare l’Ispettore Generale ed il Direttore Generale
Sanitario e tutte le cariche onorarie;
i) stabilire l’ammontare delle quote sociali;
j) deliberare sui contributi da riconoscere alle Sezioni
territoriali;
k) svolgere ogni altra attribuzione che non sia espressamente
devoluta alla competenza dell’Assemblea Generale, comprese quelle di
cui agli artt. 6 e 7 del presente Statuto.
Art. 14
Il Collegio
dei Revisori dei Conti
I
Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea ordinaria nazionale in
numero di tre e durano in carica un quadriennio.
Non
possono essere eletti Revisori gli associati che abbiano rapporti di
interesse privato con l’Associazione.
I Revisori dei Conti possono presenziare alle
adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Art. 15
Compiti del
Collegio dei Revisori dei Conti
I
Revisori dei Conti sono incaricati di controllare l’andamento
finanziario dell’Associazione e specialmente la tenuta della
contabilità.
Debbono,
in fine di ogni anno, stendere la loro relazione sulla revisione
contabile dell’esercizio per cui furono nominati, da presentarsi alla
Assemblea generale ordinaria.
Detta
relazione dovrà essere consegnata al Presidente nella prima quindicina
di febbraio.
Art. 16
Il
Presidente nazionale
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione,
esercita il potere esecutivo ed ha la direzione dell’Associazione.
Presiede le Assemblee nazionali, ordinarie e straordinarie, e il
Consiglio Direttivo.
Firma i Verbali delle riunioni, dopo che esse sono state
approvati nelle sedute successive.
Art. 17
Compiti del
Presidente nazionale
Il Presidente nazionale controlla il regolare andamento degli
uffici sociali, stipula convenzioni a livello nazionale, firma la
corrispondenza ed i mandati, convoca e presiede le Assemblee ordinarie e
straordinarie ed il Consiglio Direttivo.
Per questioni urgenti e per pratiche di ordinaria amministrazione
può provvedere direttamente riferendone al Consiglio.
Il Presidente ha facoltà di nominare, d’accordo con
l’Ispettore Generale, apposite Commissioni per provvedere ad
eccezionali bisogni e servizi.
Art.
18
Il Vice
Presidente nazionale e sue attribuzioni
Il Vice Presidente supplisce il Presidente in caso di sua assenza
ed esercita tutte le funzioni a questi demandate.
Art.
19
L’Ispettore Generale delle Sezioni e sue
attribuzioni
L’Ispettore Generale delle Sezioni è nominato dal Consiglio,
scegliendolo anche fra i propri membri, col benestare del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione. Egli ha la responsabilità diretta del
funzionamento di tutte le Sezioni. Ha voto deliberativo in Consiglio.
L’Ispettore Generale riceve i rapporti dei Direttori di Zona,
ne riferisce in Consiglio e compila un rapporto annuale sull’opera
svolta.
Dura in carica un quadriennio.
Art. 20
Il Direttore
Generale Sanitario e sue attribuzioni
Il Direttore Generale Sanitario è nominato dal Consiglio
dell’Associazione fra gli Associati. Deve essere dottore in medicina e
chirurgia.
Ha
voto deliberativo in Consiglio.
Dura
in carica un quadriennio.
Il Direttore Generale Sanitario ha la sovraintendenza generale
sanitaria dell’Associazione e propone tutti i provvedimenti e
miglioramenti che ritiene utili nel settore di sua competenza.
Redige annualmente una relazione sul lavoro svolto, con le
proposte da attuarsi nell’anno successivo.
Art. 21
I Direttori di Zona e loro attribuzioni
I Direttori di Zona sono nominati dal Consiglio ed hanno la
sorveglianza e la direzione di tutte le Sezioni comprese nella loro
Zona.
Ogni Zona è delimitata dal Consiglio.
Al Direttore di Zona fanno capo tutti i Direttori di Sezione.
I Direttori di Zona sono di diritto Consiglieri aggregati
dell’Associazione. Annualmente redigono un rapporto dettagliato sul
funzionamento delle Sezioni della loro Zona, e lo rimettono
all’Ispettore Generale, al quale trasmettono altresì i bilanci
rimessi loro annualmente dalle Sezioni.
I Direttori di Zona presiederanno le Assemblee ordinarie delle
Sezioni.
Art. 22
Il Cassiere e sue attribuzioni
Il Cassiere presiede alla gestione dei fondi sociali.
Firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso, verifica
periodicamente la consistenza di cassa e fornisce al Presidente ed al
Consiglio Direttivo ogni informazione relativa all’andamento
finanziario dell’esercizio sociale.
Cura la conservazione dei documenti contabili e verifica la loro
regolarità.
Redige una relazione periodica sulla situazione finanziaria in
corso.
Art.
23
Il
Segretario Generale e sue attribuzioni
Il Segretario Generale dirige la Segreteria della sede e coordina
il personale impiegatizio.
Cura i rapporti amministrativi con i Direttori di Zona e di
Sezione.
Compila e cura la conservazione dei Verbali delle riunioni del
Consiglio Direttivo e delle Assemblee nazionali.
Cura la tenuta del Registro degli Associati ed ogni adempimento
ad esso connesso.
TITOLO TERZO
L’Esercizio e
il Rendiconto sociale
Art.
24
L’Esercizio
sociale
L’Esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre
di ogni anno, con riferimento sia alla sede centrale che alle Sezioni
Territoriali.
Art. 25
Il
Rendiconto sociale
Annualmente l’Associazione redigerà un Rendiconto economico-
finanziario, nonché un bilancio preventivo per l’anno in corso, che
potranno essere comprensivi dei movimenti finanziari delle singole
Sezioni Territoriali.
Il Rendiconto, sottoposto dal Presidente nazionale
all’approvazione del Consiglio Direttivo, sarà accompagnato da una
relazione illustrativa compilata dallo stesso Presidente, di concerto
con il Cassiere ed il Segretario Generale.
Il Rendiconto, accompagnato dalla relazione illustrativa, dovrà
essere approvato dall’Assemblea ordinaria nazionale nei termini e
secondo quanto disposto dall’art. 10 del presente Statuto.
TITOLO QUARTO
Sezioni
Territoriali
Art.
26
Organizzazione delle Sezioni
L’attività della Società Nazionale di Salvamento si sviluppa,
a livello periferico, attraverso le Sezioni Territoriali. Il Consiglio
Direttivo autorizza, in ogni luogo ove possa esplicarsi l’azione
sociale, l’apertura di Sezioni con competenza territoriale deliberata
dallo stesso Consiglio secondo quanto disposto dall’art. 8 del
presente Statuto. Possono far parte della Sezione gli associati
residenti nelle circoscrizione di competenza. Le Sezioni costituiscono i
centri propulsori dell’attività sociale, con la massima facoltà di
iniziative atte a conseguire gli scopi istituzionali, curando che
vengano al massimo valorizzate le risorse esistenti nel territorio. Le
Sezioni Territoriali operano autonomamente, dal punto di vista
tecnico-operativo amministrativo e finanziario, in osservanza delle
norme del presente Statuto (che riconoscono e fanno proprio), del
Regolamento vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dal
Consiglio Direttivo nazionale.
Ciascuna Sezione potrà tuttavia collegarsi, con particolare
riferimento agli aspetti amministrativo-finanziari, con altra Sezione già
operante nella propria Regione ed esserne rappresentata, delegando ad
essa i rapporti con enti pubblici e privati del loro territorio.
Su autorizzazione del Consiglio Direttivo nazionale le Sezioni
possono organizzare e effettuare corsi per il conseguimento del brevetto
di bagnino di salvataggio in nome e per conto dell’Associazione.
Art.
27
Risorse economiche
Le Sezioni Territoriali traggono le risorse economiche ed i mezzi
finanziari per lo svolgimento della propria attività da:
a) quote sociali versate dai propri associati secondo quanto
disposto dall’art. 7 del presente Statuto;
b) corrispettivi specifici degli associati;
c) contributi di privati, dello Stato, di istituzioni pubbliche
locali;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) contributi della Sede Centrale;
f) eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
Le
Sezioni possono adottare iniziative per il reperimento di entrate
straordinarie e stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati in
ambito locale.
Qualsiasi utile derivante dall’attività sociale deve essere
reinvestito in attività istituzionali.
In caso di scioglimento il patrimonio della Sezione verrà
destinato ad altre strutture della Società Nazionale di Salvamento
operanti nella stessa Regione.
Le
quote associative saranno versate dagli associati direttamente alle
Sezioni di appartenenza.
Non
potranno essere costituite Sezioni con meno di venti associati.
E’ incompatibile con la qualità di associato, la qualità di
socio di altre istituzioni aventi gli stessi scopi della Società
Nazionale di Salvamento ad eccezione della Guardia Costiera Ausiliaria.
Art.
28
Organi sociali
Sono organi delle Sezioni Territoriali:
- l’Assemblea
generale di Sezione;
- il
Consiglio Direttivo di Sezione, composto di tre membri per le Sezioni
aventi fino a cento associati e di cinque membri per le Sezioni aventi
un maggior numero di associati;
- il
Direttore di Sezione;
- I
Revisori dei Conti, nel numero di tre.
La durata delle cariche sociali è quadriennale. Le cariche
sociali sono elettive e gratuite; ciascun componente è rieleggibile.
Art.
29
Assemblee di
Sezione
Le Assemblee di Sezione possono essere ordinarie e straordinarie
e ne fanno parte tutti gli associati delle Sezioni in regola col
pagamento delle quote sociali.
Le Assemblee di Sezione sono presiedute dal Direttore di Zona;
possono presenziarvi i membri del Consiglio Direttivo nazionale. Sono
convocate dal Direttore di Sezione con lettera semplice agli Associati
contenente l’indicazione del luogo, l’ora della convocazione e
l’Ordine del Giorno.
All’inizio di ogni Assemblea viene nominato un Segretario e,
per l’elezione delle cariche sociali, due scrutatori.
Tutte le adunanze sono valide alla prima convocazione qualunque
sia il numero dei presenti; l’Assemblea non potrà occuparsi però che
delle pratiche già inserite all’Ordine del Giorno.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.
L’Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Direttore di
Sezione entro il mese di marzo per l’approvazione del Rendiconto
dell’anno sociale concluso e del Bilancio Preventivo per l’anno in
corso, nonché per la discussione di ogni punto inserito nell’Ordine
del Giorno. Rendiconto e Bilancio saranno comprensivi di tutti i
movimenti finanziari discendenti dalla gestione sociale della Sezione
nonché di quelle eventualmente ad essa collegate. Alla scadenza del
mandato quadriennale, l’Assemblea elegge altresì gli organi sociali
delle Sezioni. L’Assemblea elegge annualmente i Delegati di Sezione
che la rappresenteranno in seno alle Assemblee nazionali. I Delegati
saranno eletti in ragione di un Delegato ogni venti iscritti, o frazione
di dieci, con un minimo di un Delegato, effettivamente presenti o
rappresentati in Assemblea, o frazioni di dieci, con un minimo di uno;
la possibilità di deleghe è disciplinata dall’art. 10 del presente
Statuto.
Tutte le votazioni vengono fatte a scrutinio segreto.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Direttore di Sezione
quando il Consiglio Direttivo nazionale o quello di Sezione lo ritengano
opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo
degli associati iscritti.
I compiti delle Assemblee di Sezione sono stabiliti dall’art.
11 del presente Statuto, ove applicabili.
Art.
30
Compiti del
Consiglio Direttivo di Sezione
Il Consiglio Direttivo di Sezione svolge, con riferimento al
territorio di competenza, i compiti di cui ai punti a), b), d), g), k)
dell’art. 12 del presente Statuto.
Il
Consiglio Direttivo di Sezione è convocato possibilmente una volta ogni
trimestre e, straordinariamente, tutte le volte che il Direttore di
Sezione lo ritenga opportuno.
La convocazione viene fatta con le modalità di cui al precedente
articolo.
Le sedute sono valide solo con l’intervento della maggioranza
dei Consiglieri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- Il
Direttore di Sezione, che lo presiede;
- Il
Cassiere;
- Il
Segretario di Sezione.
Il
Consiglio provvede annualmente, entro il quindici marzo, alla
compilazione del Rendiconto economico-finanziario e del Bilancio
preventivo per l’anno in corso con relativa Relazione illustrativa da sottoporre all’approvazione della Assemblea ordinaria. Il
Bilancio della Sezione dovrà tendere al pareggio gestionale. Eventuali
disavanzi, se non autorizzati dal Consiglio Direttivo nazionale, saranno
a carico della Sezione.
I compiti del Cassiere e del Segretario di Sezione sono definiti,
tenendo conto dei limiti di competenza territoriale, in base agli artt.
22 e 23 del presente Statuto.
Art.
31
Disposizioni varie
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa
espresso riferimento alle leggi vigenti e, per gli aspetti interni e
sociali, al Regolamento dell’Associazione.