La conferenza Stato-Regioni – Accordo 16 gennaio 2003 costituisce la fonte normativa più importante per le piscine, la cui regolamentazione è però demandata alla legislazione regionale in quanto l’accordo non ha forza di legge. Purtroppo circa metà delle Regioni non hanno emanato le disposizioni normative che avrebbero dovuto realizzare l’Accordo, e quelle che lo hanno fatto hanno stravolto l’impianto originario più nell’intenzione di tutelare gli interessi degli operatori commerciali che garantire la sicurezza degli utenti.

Altra norma di riferimento importante è la Norma UNI 10637 (revisionata nel 2016) relativa ai requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, disinfezione e trattamento chimico dell’acqua delle piscine. Anche in questo caso, però, si tratta di una “norma volontaria” che acquista, cioè, forza di legge solo se inserita in un provvedimento legale. Le Regioni che hanno legiferato hanno del resto, quasi tutte, previsto la validità della norma Uni. Non è un caso, forse, che i due incidenti di annegamento di bambini (a Sperlonga e a Orosei), dovuti probabilmente all’effetto ventosa di un “bocchettone” di aspirazione collocato sul fondo dell’impianto, siano accaduti in due Regioni del tutto inattive sotto questo profilo.

In compenso molti dei principi previsti dall’Accordo Stato Regioni sono stati recepiti da una giurisprudenza di merito pressoché uniforme. In particolare il responsabile della piscina (pubblica o aperta al pubblico, di uso collettivo, ecc.) deve garantire la sicurezza degli utenti comunque, sia obbligato o meno a fornirla di un bagnino di salvataggio. La piscina è, per eccellenza, il luogo più sicuro in cui fare il bagno e non è ammissibile quindi che qualcuno vi anneghi. Un colpevole – come accade con gli incidenti stradali – ci deve essere, o perchè qualcuno non ha fatto il proprio dovere o perché la piscina era gestita o costruita male, Infine – altro principio stabilito uniformemente dalla giurisprudenza – un genitore non può lasciare “incustodito” il proprio figlio di 7 anni in una piscina, vi sia o meno il bagnino. Quindi, in un caso come quello verificatosi a Orosei, proprietario e gestore, costruttore e responsabile della manutenzione, bagnino (se ci fosse stato) e genitore cui era affidata la custodia del bambino sono da ritenersi, in via di principio, responsabili della morte del piccolo Richard. Ovviamente è soltanto l’analisi del caso specifico svolta dal giudice di merito che potrà stabilire se l’imputazione è corretta.

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