Genova, 21 Maggio 2020 – Riprende l’attività formativa e gli esami di bagnino di salvataggio. Pubblicate sul sito del MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le “Linee guida sul servizio degli assistenti bagnanti”.

A tutte le Sezioni Territoriali S.N.S.
LORO SEDI

e p.c. Ai membri del Consiglio
Direttivo Nazionale SNS

Prot. n.° 94 del 21/05/2020

OGGETTO: Circolare: ripresa attività formativa ed esami di bagnino di salvataggio e Linee guida sul servizio degli assistenti bagnanti (MIT)

Si informa che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ha interessato con propria circolare i suoi Comandi periferici comunicando la ripresa delle attività amministrative in materia di esami per il conseguimento di titoli professionali marittimi, di concorsi, di abilitazioni per il conseguimento di patenti nautiche da diporto e di brevetti per l’esercizio della professione di “bagnino di salvataggio”.
Il provvedimento ribadisce la necessità che la ripresa di dette attività avvenga, sul piano generale, nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale e conferma la connotazione di esclusiva finalità di tutela della vita umana in mare che caratterizza le ordinanze di sicurezza balneare emanate dalle Autorità Marittime, da cui esulano disposizioni in materia di gestione delle aree demaniali marittime o di sanità pubblica, evidentemente rientranti nella sfera di competenza di altri Enti/Amministrazioni.
In tale contesto viene altresì espressamente raccomandato che il ruolo di bagnino di salvataggio mantenga la sua caratteristica esclusiva di presidio di sicurezza per i frequentatori delle spiagge.
La circolare in parola molto opportunamente segnala che sul sito web del Ministero, all’indirizzo:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/fase-2bis-linee-guida-mit-per-il-trasporto-nautico-e-la-balneazione
sono pubblicate le linee guida per la nautica da diporto e la sicurezza della balneazione quale utile riferimento per l’utenza di settore.
All’interno di tali linee guida sono inserite le linee guida sul servizio degli assistenti bagnanti, contenute a loro volta nel più ampio contesto delle linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto – nautica da diporto:

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LINEE GUIDA SUL SERVIZIO DEGLI ASSISTENTI BAGNANTI

Inquadramento generale

Il bagnino di salvataggio, per la funzione ricoperta ed il servizio che è chiamato ad espletare, risulta essere a rischio contagio sia ove impiegato presso strutture balneari in concessione, che su spiagge libere alle dipendenze di cooperative di servizi o direttamente degli enti locali territorialmente competenti. Per tale fine, sono state individuate, di seguito, alcune prescrizioni afferenti l’organizzazione e l’espletamento del servizio dell’assistente bagnanti presso le strutture balneari ed altri siti di balneazione in ambito demaniale marittimo. L’adozione delle indicazioni in esame si avvale del parere del Ministero della salute e del Comitato Tecnico-Scientifico costituito presso il Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza sanitaria in atto, nonché del preliminare confronto con i tre Soggetti attualmente autorizzati al rilascio dei brevetti di salvataggio (Fin, Fisa e SNS).

Disciplina del servizio di assistenza bagnanti presso strutture balneari in emergenza rischio di contagio da virus Covid-19.

1) Valgono per l’assistente bagnanti le regole generali di prevenzione, igiene e profilassi, in virtù delle quali, ovviamente, laddove il soggetto avverta dei sintomi in qualche modo riconducibili alle patologie connesse al contagio da coronavirus, ovvero laddove misuri una temperatura corporea superiore a 37,5°, diventa obbligatorio restare confinato presso la propria residenza o domicilio;

2) Attesa la natura dell’assistente bagnanti di “operatore di primo soccorso”, è obbligatoria per tutti gli assistenti bagnanti la sottoposizione preventiva (prima dell’assunzione in servizio) e periodica al test di controllo della positività al CoVid-19 (tampone o test sierologico), il cui esito dovrà essere reso noto al proprio Datore di lavoro.

Nota

La disposizione costituisce traduzione delle linee guida in materia di professioni sanitarie, in considerazione dell’assimilabilità dell’assistente bagnante ad un “operatore di primo soccorso” nel momento in cui fosse chiamato a praticare manovre di rianimazione: diventa, al riguardo, necessario dare a tutti coloro che vengono a contatto con l’assistente bagnanti garanzie circa l’assenza di rischio da contagio, che solo il test specifico può dare.

3) Ogni assistente bagnanti deve:

a) aver ricevuto dagli Enti preposti ai brevetti di salvataggio (FIN, SNS e FISA) o dal RSPP dello Stabilimento balneare ove presta servizio, apposito indottrinamento sui rischi di esposizione al contagio da agenti virali trasmissibili, contaminazione, uso di apposite attrezzature che riducano il rischio di contagio nel caso fosse necessario praticare manovre di primo soccorso e rianimazione.
b) essere dotato delle seguenti dotazioni individuali e personali (non utilizzabili da altri assistenti bagnanti): fischietto, un paio di pinne, pallone tipo “Ambu” e pocket-mask, salvagente “rescue can” (tipo baywatch) o “rescue tube” (siluro), maschera e boccaglio, (preferibilmente maschera 8 facciale) binocolo, giubbotto di salvataggio (in neoprene, o altro materiale o fattura adatta al nuoto), VHF di tipo portatile per comunicare con la direzione o con le altre postazioni di salvataggio esistenti (eventuali ulteriori dotazioni o DPI prescritti dall’Ordinanza di sicurezza balneare o imposti dal Datore di lavoro);
c) prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione, nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite, utilizzando i dispositivi anticontagio in dotazione (pallone “Ambu”, maschera professionale di rianimazione “pocket mask”);

Nota

Il bagnino non può esimersi dall’effettuare un salvataggio, se necessario, anche a nuoto. L’unico attrezzo in grado di garantirgli una buona sicurezza in tal caso – evitandogli di entrare in immediato contatto fisico con un pericolante e/o bisognoso di assistenza – è un salvagente di tipo “baywatch” (rescue can) o il c.d. “siluro” (rescue tube). Ogni Ente Formatore dovrà provvedere a pubblicare Linee Guida specifiche e/o procedere con appositi momenti formativi in ordine al corretto uso dei predetti dispositivi. I sopraelencati dispositivi sono aggiuntivi rispetto a quelli presenti e previsti nel locale di primo soccorso.

4) Costituisce obbligo del gestore/datore di lavoro provvedere alla sanificazione quotidiana delle postazioni di salvataggio e delle relative dotazioni, nonché alla sanificazione delle attrezzature utilizzate in occasione di ogni intervento da parte dell’assistente bagnanti. A tal fine, di ogni dotazione a cura del gestore dovrà esserne prevista adeguate unità di scorta, ai fini della pronta disponibilità di dotazioni già sanificate.

Nota

La disponibilità di una postazione di salvataggio sopraelevata e delle attrezzature nei pressi della postazione garantirebbe al bagnino di salvataggio un adeguato distanziamento nella normale fase di controllo della balneazione.

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Quanto sopra premesso, si invitano codeste Sezioni Territoriali a riprendere la normale attività formativa in stretta aderenza con i Comandi delle locali Capitanerie di porto e con la rigorosa osservanza delle disposizioni fin qui emanate in materia di distanziamento sociale dalle Autorità nazionali e regionali competenti.

Fraterni saluti.

Il Presidente Nazionale
Dott. Prof. Giuseppe Marino

Scarica il file Circolare: Ripresa attività formativa ed esami di bagnino di salvataggio e Linee guida sul servizio degli assistenti bagnanti (MIT) (PDF)

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